Le agevolazioni fiscali del leasing

Deduzione canoni di leasing
I canoni di leasing rappresentano per l’utilizzatore (imprenditore o lavoratore autonomo) un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
La legislazione tributaria (art. 54 e art. 102 del Tuir) stabilisce che per ottenere le agevolazioni fiscali:

  • il bene finanziato in leasing sia strumentale all’attività svolta dall’utilizzatore (che pertanto deve essere un professionista o imprenditore)
  • la durata del contratto:
    • nel caso di leasing mobiliare e dei mezzi di trasporto (professionisti e imprenditori) non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al d. m. 31/12/88.
    • nel caso di leasing immobiliare alle imprese non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti ministeriali, con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni (disposizione valida per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 4 dicembre 2005).

Riguardo al sistema di deduzione dei canoni di leasing, esso varia in base al tipo di bene e alla sua modalità di utilizzo (strumentale o ad uso promiscuo).

Estinzione anticipata del contratto di leasing
In genere, nel contratto di leasing non è ammessa l’estinzione anticipata; in ogni caso, se l’utilizzatore chiede il riscatto anticipato rispetto alla durata minima del contratto, i canoni precedentemente dedotti non sono oggetto di ripresa a tassazione.


 
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